Apparement oui, avec bien sûr des variantes selon les zones et les années.
NORMATIVA
(LE CORREZIONI SONO CONTEMPLATE NEL REGOLAMENTO CEE 822/87 AGGIORNATO IL 01/02/99 NEGLI ARTICOLI 21 – 23)
E’ ammessa la correzione della mancanza di acidità con l’aggiunta di acido tartarico. Possono essere acidificate le uve fresche, il mosto, il mosto d’uva parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione. L’acidificazione puó essere effettuata con l’acido tartarico ed entro il limite massimo di 1,5 g/l nelle zone CII, CIIIb.
Inoltre possono essere acidificati i prodotti delle zone CIb, sempre con 1,5 g/l di ac. tartarico, soltanto nelle annate caratterizzate da condizioni climatiche eccezionali, in seguito ad autorizzazione concessa dagli stati membri.
Anche i vini delle zone viticole CII e CIIIb possono essere aggiunti di ac. tartarico nella misura di 2,5 g/l per correggere la loro acidità. Questa operazione puó essere fatta anche se i vini provengono da mosti o vini nuovi ancora in fermentazione che hanno già subito l’aggiunta di 1,5 g/l di acido tartarico. In sostanza la quantità di acido tartarico che puó essere aggiunto nelle diverse fasi di lavorazione é pari a 4 g/l.
L’acido citrico non é considerato un acidificante, ma uno stabilizzante dei vini, pertanto puó essere impiegato senza limiti di tempo e di luogo, ma fino ad un tenore massimo di 1 g/l.
L’acidificazione si puó fare anche prima dell’imbottigliamento quando questa operazione é effettuata nell’azienda di vinificazione che a sua volta é situata nella zona viticola dove vengono raccolte le uve.
E’ altresi ammessa la disacidificazione delle uve fresche del mosto, del mosto d’uva parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione, del mosto d’uva destinato alla concentrazione, purché prodotti nelle zone viticole CIb (disacidificazione parziale) e CII.
Il vino puó essere disacidificato entro un limite massimo, espresso in g/l di acido tartarico, di 1 g/l. La disacidificazione puó essere effettuata solo con tartrato neutro di potassio, bicarbonato di potassio o carbonato di calcio, impiegati anche congiuntamente.
La disacidificazione non puó essere fatta su prodotti precedentemente acidificati.
ZONE VITICOLE REGIONI O PROVINCE
CIb Aosta, Sondrio, Bolzano, Trento, Belluno
CII Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia (esclusa pv di Sondrio), Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Veneto (esclusa pv di Belluno) comprese le isole appartenenti a queste regioni.
CIIIb Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna, Sicilia, comprese le isole appartenenti a queste regioni.